Articolo: L’audizione del lavoratore dopo la contestazione disciplinare
articolo di approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Uno dei momenti più importanti nella procedura disciplinare prevista dall’art. 7 della legge n.300/1970 e’ rappresentato dalla difesa del lavoratore in sede di audizione e dalla assistenza sindacale. Prima di entrare nel merito della questione che riguarda, da vicino, anche il licenziamento disciplinare dei lavoratori assunti dopo il 6 marzo 2015, data di entrata in vigore del D.L.vo n. 23/2015, ricordo ciò che affermano i commi 2 e 3 dell’art. 7: “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato”.
Come si vede, il Legislatore pone, innanzitutto, l’accento sulla contestazione dell’addebito che deve essere precisa, puntuale, tempestiva ed immodificabile: si tratta di concetti ben precisi sui quali, prossimamente, mi soffermerò con una specifica riflessione.
Ciò che, invece, intendo, oggi, affrontare riguarda il momento successivo: la garanzia della difesa costituisce un momento fondamentale della procedura, nel senso che la stessa, posta in favore del dipendente circa un uso arbitrario del potere disciplinare, ha fatto si’ che potesse essere ipotizzata l’instaurazione di un contraddittorio il cui scopo fondamentale consiste nel non far trovare il dipendente in una situazione oltre modo “sbilanciata”….continua la lettura