Articolo: La risoluzione consensuale del contratto di lavoro degli sportivi
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Alcune riflessioni che riguardano la nuova procedura sulle dimissioni telematiche, mi hanno indotto, questa settimana, ad alcune considerazioni sul rapporto di lavoro degli sportivi professionisti disciplinato dalla legge n. 91/1981.
L’art. 3 afferma che la prestazione svolta dallo sportivo a titolo oneroso costituisce oggetto di lavoro subordinato. Ci significa che prima del momento in cui si instaura un rapporto, occorre effettuare la comunicazione di assunzione on-line al sistema telematico delle comunicazioni obbligatorie. Il contratto, redatto su modelli – tipo predisposti dalla federazione sportiva interessata, va stipulato in forma scritta e deve contenere clausole relative al rispetto delle osservazioni tecniche finalizzate al conseguimento degli obiettivi: sussiste l’obbligo di depositare il contratto presso la federazione, cosa che può essere fatta anche dallo sportivo.
La durata del contratto che è a tempo determinato, ovviamente rinnovabile senza alcuna limitazione, e’ per un massimo di cinque anni (un tempo maggiore si considera nullo ed i termini sono ricondotti ai cinque anni) ed il deposito effettuato presso la federazione soddisfa, unicamente, alle esigenze di formalità ed alla verifica della corrispondenza dello stesso al modello concordato con i rappresentanti delle categorie interessate.
Come dicevo poc’anzi, ci si trova di fronte ad un rapporto di lavoro subordinato al quale, per espressa previsione dell’art. 4, comma 8, non trovano applicazione alcuni articoli, particolarmente importanti, che disciplinano l’ordinario rapporto di lavoro: mi riferisco, ad esempio, all’art. 4 della legge n. 300/1970 sulla video sorveglianza e sugli altri strumenti di controllo ( da poco tempo riformato profondamente dall’art. 23 del decreto legislativo n. 151/2015), all’art. 5 della stessa legge ove si parla degli accertamenti sanitari, al successivo art. 13 che disciplina il mutamento di mansioni (anche questo oggetto di specifiche novità grazie all’art. 3 del decreto legislativo n. 81/2015) ed alla devoluzione delle controversie di lavoro, attraverso una clausola compromissoria, ad un collegio arbitrale.
L’art. 6 riconosce alla società che, attraverso il tesseramento dilettantistico, ha “allevato” lo sportivo, il diritto a stipulare il primo contratto professionistico con l’atleta.
Ma andiamo al punto rispetto al quale ho impostato questa breve riflessione….continua la lettura“