Articolo: La responsabilità solidale negli appalti

approfondimento di Luisa Mian e Edgardo Ratti – Avvocati, Studio legale Trevisan & Cuonzo

 

Estratto dal n. 31/2017 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

Vuoi abbonarti a Diritto & Pratica del Lavoro? Solo per i lettori del sito c’è uno sconto del 10%, basta inserire questo Codice Sconto: 00718-773110 – Scarica un numero omaggio

 

Diritto_pratica_lavoro“Nel corso dell’anno 2016 la Cgil ha promosso la raccolta di firme a sostegno della presentazione di tre quesiti referendari in materia di diritto del lavoro: uno era volto ad abrogare la normativa relativa ai c.d. voucher; un altro mirava ad abolire il c.d. contratto a tutele crescenti introdotto dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (1) e ripristinare, in tale guisa, per tutti i lavoratori impiegati nelle aziende che presentano i requisiti dimensionali della c.d. “tutela reale”, il sistema di protezione offerto, in caso di licenziamento illegittimo, dall’art. 18, Statuto dei lavoratori; il terzo si poneva l’obiettivo di rivisitare l’art. 29, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. legge Biagi) relativo alla responsabilità solidale tra committente ed appaltatore, nell’ambito degli appalti, per i trattamenti retributivi e previdenziali dei lavoratori coinvolti nell’appalto.

Con riferimento a questo ultimo quesito, il sindacato  perseguiva l’obiettivo di “neutralizzare” gli interventi sulla norma attuati in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero) e ritornare sostanzialmente alla versione originaria della legge Biagi, ripristinando la responsabilità solidale piena e diretta del committente relativamente ai crediti retributivi e contributivi dei lavoratori  dell’appaltatore ed eliminando, così, dall’ordinamento quella particolare sequenza temporale che il lavoratore doveva rispettare per recuperare il proprio credito che andava sotto il nome di beneficio della preventiva escussione dell’appaltatore.

La richiesta di referendum abrogativo relativo alla disciplina della responsabilità solidale negli appalti ha visto un primo via libera da parte dell’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, che l’ha dichiarata legittima con ordinanza del 9 dicembre 2016.

Poi, anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 27 dell’11 gennaio 2017 (2), ha dichiarato ammissibile il quesito.

Parimenti ammissibile è stato dichiarato il quesito relativo all’abrogazione delle norme che disciplinavano i voucher, mentre il terzo quesito, volto alla reintroduzione dell’art. 18 dello Statuto  dei Lavoratori anche per gli assunti post Jobs Act, non ha superato il vaglio di ammissibilità della Consulta.

Ne è seguita l’approvazione, in via d’urgenza, del D.L. 17 marzo 2017, n. 25, convertito senza modificazioni dalla legge 20 aprile 2017, n. 49 recante  “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”.

La novella legislativa ha, di fatto, recepito, in relazione ad entrambi i quesiti approvati, le modifiche normative proposte dalla Cgil, rendendo così superfluo il referendum.”….continua la lettura

 

Wolters Kluwer Italia

Autore: Wolters Kluwer Italia

Editore di libri e periodici in materia giuridica

Condividi questo articolo su