Articolo: La perquisizione del lavoratore – limiti per il datore di lavoro
approfondimento di Massimo T. Goffredo e Vincenzo Meleca – Avvocati
Estratto dal n. 17/2017 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“Tra tutti i poteri che la legge riconosce al datore di lavoro, vi sono quelli relativi ai controlli sull’attività lavorativa e non lavorativa del lavoratore. Uno di questi controlli riguarda quelle che il legislatore ha definito come “visite personali di controllo” e che comunemente vengono chiamate “perquisizioni”. Nelle note che seguono cercheremo di fare il punto della situazione alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.
La cornice normativa
Il Codice civile ha fissato in via generale, con l’articolo 2086 (1), quelli che sono i poteri del datore di lavoro e, con gli articoli 2094, 2104 e 2105 (2) quelli che sono i doveri fondamentali del lavoratore. Con la legge n. 300/1970, meglio conosciuta come Statuto dei lavoratori, che vengono specificamente disciplinati i poteri di controllo sui lavoratori del datore di lavoro: dal controllo della presenza sul posto di lavoro (artt. 3 e 4) a quello dell’assenza per malattia (art. 5) (3), dal controllo sugli accessi ai luoghi di lavoro (art. 4) a quello, effettuato mediante controlli a distanza, sulla loro attività (art. 4); dal controllo sulla loro attività lavorativa (art. 3) a quello su fatti rilevanti ai fini della valutazione della loro attitudine professionale (art. 8); dal controllo sulla tutela del patrimonio aziendale (artt. 2 e 6) a quello, appunto, sulle perquisizioni personali sui lavoratori (art. 6), di cui riportiamo il testo nel box sottostante.
In relazione all’eventuale comportamento disciplinarmente rilevante del lavoratore, sanzionabile anche con il licenziamento, non si possono poi non citare gli artt. 7 e 18, Statuto dei lavoratori, nonché gli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 23/2015.
Al tempo stesso, occorre ricordare quelli che sono i possibili illeciti eventualmente commessi in occasione della perquisizione dal datore di lavoro e/o dai suoi collaboratori: dalla condotta antisindacale (art. 28, legge n. 300/1970) alla violenza privata (art. 610 c.p.) ed al sequestro di persona (art. 605 c.p.).”….continua la lettura