Articolo: La conciliazione per i licenziamenti dei nuovi assunti del jobs act

articolo di approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

Generazione Vincente

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La disposizione che mi accingo a commentare è contenuta nell’art. 6 dello schema di Decreto Legislativo sul contratto a tutele crescenti per il quale è stato richiesto il parere alle Commissioni Lavoro di Camera e Senato e che, presumibilmente, andrà in Gazzetta Ufficiale intorno alla metà del prossimo mese di febbraio.

Come è noto (cosa ampiamente dibattuta nei mesi scorsi sia tra gli operatori che sui “media”) il superamento progressivo delle tutele previste dall’art. 18 avviene con  le puntualizzazioni sul contratto a tutele crescenti ove, per queste ultime, si intendono, sostanzialmente, indennità risarcitorie che aumentano nel tempo e che sono strettamente legate all’anzianità di servizio, fatte, ovviamente, salve le ipotesi di reintegrazione susseguenti a recessi nulli, inefficaci o disciplinari, per fatti rilevatisi insussistenti. Tutto questo riguarda i “neo assunti”  (che non sono, necessariamente, giovani), ma che sono coloro che instaurano un  rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con qualsiasi datore di lavoro (ad eccezione di quello domestico) a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale la legge n. 183/2014 ha tolto per i decreti delegati del Jobs act la “vacatio” quindicinale).

Nel quadro complessivo dei nuovi istituti e, soprattutto, delle conseguenze legate ai provvedimenti di licenziamento, il Legislatore delegato ha ipotizzato “una offerta di conciliazione ”, il cui scopo è quello di evitare, nei limiti del possibile, il ricorso all’autorità giudiziaria i cui ambiti di intervento si sono, oggettivamente, ristretti, essendo, nella maggior parte dei casi, relegati alla mera individuazione dell’importo risarcitorio….continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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