Articolo: La conciliazione facoltativa nelle tutele crescenti
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Nel quadro della riforma sulle tutele in materia di licenziamento previste dal D.L.vo n. 23/2015, non poteva mancare la possibilità, sia pure facoltativa, offerta alle parti di concludere la “controversia” sul recesso: ciò è avvenuto, ipotizzando un iter conciliativo abbastanza veloce e, per certi versi, nuovo che, tuttavia, presenta alcune criticità che, purtroppo, a quasi tre anni dall’entrata in vigore, non sono state superate.
La disposizione che si commenta (art. 6) e che si ispira, a grandi linee alla riforma Hartz introdotta in Germania nel corso del 2004, riguarda soltanto i lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015, è finalizzata ad evitare l’alea del giudizio e, in un certo senso, è parzialmente correlata al venir meno della procedura di conciliazione obbligatoria prevista per le imprese con un organico superiore alle quindici unità per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il datore di lavoro, nei sessanta giorni successivi al licenziamento, può, di propria iniziativa offrire al lavoratore in una sede protetta (commissione provinciale di conciliazione – 410 cpc -, sede sindacale – 411 cpc -, organismi di certificazione – Enti bilaterali, Province, se costituite le commissioni, Ispettorati territoriali del Lavoro, Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro – art. 82 del D.L.vo n. 276/2003) una somma, esente da IRPEF e non assoggettata ad alcuna contribuzione previdenziale, pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto strettamente correlata ad ogni anno di servizio, in misura non inferiore a due e non superiore a diciotto: il tutto attraverso la consegna di un assegno circolare.”….continua la lettura