Articolo: La Cassa integrazione dopo il Jobs Act
approfondimento di Michele Miscione – Professore ordinario di Diritto del lavoro
Estratto dal n. 15/2016 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“Il sistema pubblico d’integrazione salariale
A sintetizzare le riforme della Cassa integrazione attuate prima dalla “legge Fornero” e dopo dal Jobs Act, si può dire che il sistema, diventato complicatissimo ed incomprensibile per stratificazioni di leggi e leggine e per modifiche di fatto dovute alla “crisi”, con le riforme è tornato a grandi linee alle origini o meglio a come avrebbe dovuto essere e che in un modo o nell’altro non è mai stato.
Delle due riforme, una subito dopo l’altra, è stata determinante la “legge Fornero”, mentre il Jobs Act ha completato e rafforzato il già fatto, in particolare con il D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015. In più, con notevole merito, il Jobs Act ha unificato e riscritto tutto in un unico testo, per rendere semplice e certo quel che prima era volutamente caotico ed incerto.
Distinzione fra ammortizzatori in costanza o dopo la cessazione del rapporto
Le modifiche sono e debbono essere semplici, per essere efficaci.
La prima, forse la più semplice e per questo dirompente, è quella della netta distinzione degli ammortizzatori prima e dopo la cessazione, attuata dalla “legge Fornero” e completata dal Jobs Act con norme espresse. In particolare, nell’art. 1 della legge n. 183/2015 si distinguono e separano al comma 2 gli «strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro» [lett. a)] dagli «strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria» [lett. b)]. Mentre il D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, in attuazione della lett. b), aveva già attuato il «riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati», in seguito il D.Lgs. n. 148/2015, in attuazione della lett. a), ha disposto «il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro». I due «strumenti» sono nettamente separati anche per la fonte.
Sono state riaffermate in modo certo le diverse funzioni e competenze degli ammortizzatori durante il rapporto di lavoro e dopo la cessazione, vietando così le sommatorie che prima rendevano i trattamenti lunghissimi e praticamente senza fine, con oneri pesanti attraverso i contributi figurativi scaricati soprattutto alle generazioni future (che non possono protestare)….continua la lettura“