Articolo: indennità di mobilità e NASPI: un paradosso normativo

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

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“Come ben sanno tutti gli operatori, a fine anno, per effetto delle novità a suo tempo introdotte dalla legge n. 92/2012, l’indennità di mobilità legata ai processi di riduzione collettiva di personale, cesserà’  di esistere. In questi anni abbiamo assistito ad una progressiva limitazione della stessa che, è bene ricordarlo, e’ legata all’età ed alla ubicazione  geografica del fruitore.

Mentre la NASPI dal maggio 2015, correlata alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni prescinde dall’età e dal luogo di residenza dell’interessato ( la modifica definitiva e’ intervenuta con il D.L.vo n. 148/2015) , l’indennità di mobilità, dal 1 gennaio 2016 viene corrisposta per un massimo di dodici mesi per le due prime fasce di lavoratori fino a 40 e 50 anni per salire a diciotto mesi per gli over 50: questo avviene nelle aree del centro nord mentre nel meridione l’indennità di mobilità e’ pari a 12 mesi per i soggetti fino a quarant’anni, sale a 18 mesi per quelli fino a 50, mentre per coloro che superano tale età diviene di  24 mesi.

Non è, assolutamente, prevista una “osmosi” tra i due istituti ( tra l’altro, i datori di lavoro che pagano il contributo di ingresso alla mobilità sono esonerati, fino al 1 gennaio 2017, dal pagare il c.d.”ticket licenziamento” di ingresso alla NASPI).

La NASPI, disciplinata dal decreto legislativo n.80/2015, corrisposta per un massimo di 24 mesi, con gli importi “a scalare”del 3% a partire dal quarto mese in poi, secondo i criteri messi in bella evidenza dalle circolari INPS n. 94 e n. 142 del 2015, non pu  superare il 75% della retribuzione se la stessa è pari od inferiore a 1195 euro (valore del 2015), mentre se è superiore, va aggiunto il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile ed il predetto importo con un tetto massimo fissato a 1300 euro: tali valori sono rivalutati annualmente del 100% in base all’indice ISTAT.

Per quel che riguarda, invece, l’indennità di mobilità i valori netti riferiti all’anno 2015, sono stati individuati dalla circolare dell’Istituto n. 19/2015, e sono pari a 914,66 euro se la retribuzione di riferimento è inferiore o uguale a 2102,24 euro lordi ed a 1,099,70 se superiore.

Sia l’accesso alla NASPI che all’indennità di mobilità, nel momento in cui sarà pienamente operativo il sistema ipotizzato con l’ANPAL  dal D.Lvo n. 150/2015, saranno condizionati dalla partecipazione a programmi di riqualificazione professionale susseguenti alla sottoscrizione di specifici programmi con i servizi per l’impiego.

Questa breve premessa si è, a mio avviso, resa necessaria per ben comprendere eventuali situazioni di resistenza e di disagio che si potrebbero creare nella trattazione delle controversie di  lavoro che hanno quale obiettivo finale la messa in mobilità del personale. Il paradosso normativo  che provo a descrivere appare particolarmente evidente nelle aree del centro nord….continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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