Articolo: Il licenziamento per scarso rendimento
articolo di approfondimento di Eufranio Massi per il n. 63 della rivista “The world of il Consulente”
“Tra le discussioni che sono intercorse tra gli operatori in questi mesi nei quali si è parlato delle tutele crescenti per i nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato ed in attesa del varo definitivo del decreto delegato, ha avuto una certa risonanza quella secondo la quale nel nuovo testo non si fa cenno al recesso da parte del datore di lavoro motivato dallo scarso rendimento. E’ appena il caso di sottolineare come tale problema possa investire anche i c.d. “lavoratori veterani” assunti in data antecedente l’entrata in vigore del Decreto Legislativo.
A mio avviso, la questione del licenziamento “per scarso rendimento” va esaminata sotto un triplice aspetto che, ora, troverà, ai fini delle tutele successive, una soluzione diversa a seconda che il lavoratore sia un vecchio od un nuovo assunto:
- licenziamento collegato ad una inidoneità che rende poco apprezzabile la prestazione;
- licenziamento collegato a situazioni soggettive;
- licenziamento collegato ad una vistosa sproporzione tra l’attività del lavoratore e quella dei colleghi che svolgono le stesse mansioni.
Per quel che concerne la prima ipotesi è opportuno esaminare la sentenza della Corte di Cassazione, la n. 18678 depositata il 4 settembre 2014, con la quale è stato ritenuto legittimo il licenziamento intimato da un datore di lavoro ad un dipendente che, assente per malattia, non aveva superato il periodo di comporto…continua la lettura“