Articolo: Il licenziamento per eccessiva morbilità secondo il Tribunale di Milano

articolo di approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

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“Nello scorso mese di settembre la Cassazione, innovando un principio consolidato, sancì con la sentenza n. 18678/2014, la legittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo causato da eccessiva morbilità di un lavoratore che, peraltro, con le sue assenze, non aveva superato il periodo di comporto.

La  Suprema Corte non mise, in alcun modo, in dubbio,le certificazioni mediche che giustificavano le assenze, ma la caratteristica delle stesse, riferibili ad una sorta di “tatticismo” e tali da risultare, nell’arco di un periodo temporale abbastanza lungo, “strategiche” in quanto concentrate prima o dopo una festività o in occasione del turno notturno e, soprattutto, comunicate con scarso anticipo e tali da non consentire al datore di lavoro di effettuare una programmazione idonea dell’attività.

Il principio affermato fu quello della legittimità del licenziamento intimato sul presupposto ” che le reiterate assenze effettuate dal lavoratore, comunicate all’ultimo momento ed agganciate ai giorni di riposo, determinavano uno scarso rendimento ed una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile per il datore  di lavoro, incidendo negativamente sulla produzione aziendale”.

Tra gli esperti del settore era forte la curiosità finalizzata a verificare quale sarebbe stato l’orientamento della giustizia di merito.

La prima risposta l’ha fornita il Tribunale di Milano il quale, con l’ordinanza depositata il 16 gennaio 2015, ha fatto integralmente proprio il recente indirizzo degli “ermellini”, sottolineando che la malattia non viene in rilievo di per se’ ma in quanto incide  negativamente ed oltre misura sulla produttività dell’impresa e sul rapporto sinallagmatico….continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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