Articolo: Il distacco degli apprendisti
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Il distacco di personale disciplinato, essenzialmente, dall’art. 30 del decreto legislativo n. 276/2003, è uno strumento di flessibilità legale correlata al rapporto di lavoro che, con particolare frequenza, laddove instaurato, richiama l’attenzione degli organi di vigilanza a causa del confine, abbastanza tenue, che, talora, lo separa dalla somministrazione illecita di personale.
Il Legislatore ne ha previsto la fattibilità in presenza di due condizioni essenziali, puntualmente declinate sia dalla prassi amministrativa, che dalla giurisprudenza, che dalla dottrina: la temporaneità e l’interesse del datore di lavoro “distaccante”, la cui esistenza, peraltro, si presume nelle imprese appartenenti allo stesso gruppo e nelle aziende che hanno stipulato un contratto di rete.
La temporaneità non postula, necessariamente, un termine finale più o meno breve ma è strettamente correlata alla permanenza dell’interesse del distaccante che deve essere concreto (ossia, deve essere attinente con le sue linee produttive, commerciali od amministrative), rilevante (ossia, non di “mera” facciata o estremamente secondario), durevole (ossia, deve persistere per tutta la durata del distacco durante il quale il lavoratore distaccato deve svolgere l’attività alla base della motivazione richiamata).”….continua la lettura