Articolo: Il contratto a termine per attività stagionali

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

LEGGI TUTTO L’ARTICOLO

“Il breve articolo che segue vuol essere un contributo alla riflessione in corso sul c.d. “Decreto Dignità” (D.L. n. 87/2018) che è entrato in vigore il 14 luglio 2018: questo perché nella riflessione effettuata su questo blog, basata sulla bozza circolata all’indomani della delibera del Consiglio dei Ministri del 2 luglio u.s., avevo sottolineato come le causali, nuovamente introdotte nell’ordinamento, trovassero applicazione anche ai contratti stagionali, cosa che avrebbe causato forti problemi operativi anche alle “campagne in corso”. Ebbene, nella versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio u.s., la questione è stata risolta in quanto l’ultimo periodo del comma 01, inserito nell’art. 21 del D.L.vo n. 81/2015, dall’art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. n. 87/2018 afferma che “i contratti per attività stagionali….. possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1 (ossia delle causali)”. Si è trattato di una decisione sensata che, come tale, va rimarcata e sottolineata.”….continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

Condividi questo articolo su