Articolo: Gli utilizzatori alle prese con le nuove prestazioni occasionali
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Il 10 luglio 2017 rappresenta la data dalla quale, anche per l’impulso proveniente dalla circolare INPS n. 107 del 5 luglio scorso, ha cominciato ad operare la piattaforma informatica attraverso la quale le nuove prestazioni occasionali (“PrestO”) previste dall’art. 54-bis della legge n. 96/2017 possono essere fruite dai soggetti interessati ed individuati dalla norma. La riflessione che segue riguarderà, unicamente, i c.d. “ utilizzatori ” e cercherà di evidenziare questioni, problemi e soluzioni alla luce sia della norma appena approvata che dei chiarimenti amministrativi forniti dall’Istituto, mettendo in evidenza quelle che, a mio avviso, sono le criticità non risolte.
Ma, andiamo con ordine.
Il Legislatore, dopo aver evidenziato in 5.000 euro netti i limiti reddituali massimi per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori all’interno di un anno civile (1 gennaio – 31 dicembre) ed in 2.500 quelli in favore del medesimo utilizzatore, afferma che quest’ultimo, comprendendo la totalità delle attività svolte da tutti i prestatori non può superare la soglia dei 5.000 euro. Tale ultimo limite rappresenta il 75% dell’effettivo importo se a prestare l’attività sono i c.d. “soggetti svantaggiati” nella cui definizione rientrano i pensionati di vecchiaia e di invalidità, i giovani “under 25” iscritti ad un istituto scolastico o all’Università’, i disoccupati che hanno espresso la loro disponibilità ad una immediata rioccupazione, i percettori di trattamenti integrativi salariali, i titolari di reddito di inclusione sociale o di altre prestazioni di sostegno del reddito. Da ciò discende che, utilizzando tali persone che, individualmente, comunque, non potranno superare il limite dei 2.500 euro di compenso, il datore potrà “sforare” il limite massimo previsto nei limiti appena descritti. Nella sostanza, ogni ora che l’utilizzatore riceve in prestazione da un soggetto svantaggiato, ai fini del calcolo complessivo, varrà non 9 euro, ma 6,75.”….continua la lettura