Articolo: Geolocalizzazione e impatto privacy
approfondimento di Marco Soffientini – Avvocato
Estratto dal n. 14/2017 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“L’informazione geografica svolge un ruolo importante nella nostra società. Quasi tutte le attività e le decisioni umane presentano una componente geografica e, in generale, il valore dell’informazione aumenta se è collegata a un luogo.
Tutti i tipi di informazioni, quali dati finanziari, dati sanitari e altri dati comportamentali dei consumatori, si possono collegare a una ubicazione geografica. Con il rapido sviluppo tecnologico e l’ampia diffusione di dispositivi mobili intelligenti, si sta sviluppando un’intera nuova categoria di servizi basati sulla localizzazione geografica”.
La Direttiva 2002/58/Ce, così come modificata dalla Direttiva 2009/136/Ce, definisce all’art. 2, lett. c), il dato di ubicazione come: “ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indichi la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico” (in questo senso, anche l’art. 4, comma 2, lett. i), Codice Privacy).
Si ricorda che la direttiva 2002/58/Ce continua ad avere valore anche dopo l’entrata in vigore del Regolamento generale sulla protezione dei dati e, pertanto, restano in vigore anche gli atti normativi interni.
La disciplina privacy trova applicazione quando i dati di localizzazione possono essere collegati all’utilizzatore.
Siccome il datore di lavoro è sempre in grado di risalire al conducente di un determinato veicolo, è evidente che i dati di localizzazione sono “dati personali” del lavoratore, la cui gestione configura un’ipotesi di trattamento ai sensi del Codice Privacy.”….continua la lettura