Articolo: Esonero contributivo per le assunzioni dei pensionati? Se ne può usufruire
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Premetto, prima di entrare nel merito di questa breve riflessione, che l’interpello n. 4 del 20 gennaio 2016 con il quale la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Dicastero del Lavoro ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, e’ corretto nei contenuti non essendo possibile, con questo strumento, fornire indicazioni diverse da quella che risulta essere la volontà del Legislatore.
La questione è incentrata sul fatto se il pensionato, a qualsiasi titolo, che non goda di altra riduzione contributiva, in caso di assunzione a tempo indeterminato, ex art. 1, comma 118, della legge n. 190/2015, possa essere portatore, per il datore di lavoro “assumente”, dei corposi benefici triennali. Essa si pose subito, ma nel corso del 2015, non arriva alcuna interpretazione amministrativa sia da parte del Ministero che dell’INPS che, probabilmente in modo consapevole, non tratto’ l’argomento nelle due circolari n. 17 e n. 178.
Ora, cosa dice il Ministero?
Esso afferma che dal testo normativo ( si parla della legge n. 190/2015) non si evince alcuna disposizione che limiti l’assunzione a tempo indeterminato dei pensionati se non le regole generali secondo le quali non viene riconosciuto l’esonero contributivo se vi sia stato un rapporto a tempo indeterminato negli ultimi sei mesi o se nel periodo 1 ottobre 2014 – 1 gennaio 2015 l’interessato sia stato in forza presso imprese collegate o controllate, o riconducibili, anche per interposta persona, allo stesso soggetto….continua la lettura”
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