Articolo: Distacco transnazionale: quando la sanzione non si raddoppia

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente 

 

“L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 5398 del 10 giugno 2019, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti relativa al distacco transnazionale avanzata dall’Ispettorato Interregionale di Milano, ha affermato che allorquando, in presenza di un distacco illecito (concetto che va oltre il mero distacco e comprende anche altre ipotesi di decentramento produttivo come l’appalto, il subappalto, la somministrazione, ecc.) la figura del “falso distaccante” e quella dello “pseudo distaccatario” coincidono, la sanzione non va duplicata.

Prima di entrare nel merito della risposta credo che sia opportuno ricapitolare, sia pure brevemente, la normativa di riferimento ricordando che ogni Stato della Comunità Europea, per effetto della Direttiva n. 2014/67/UE del 15 maggio 2014, ha dovuto emanare norme finalizzate a tutelare il distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. Il nostro Paese ha adempiuto all’onere attraverso il decreto legislativo n. 136/2016. ”

 

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Autore: La Redazione

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