Articolo: I diritti di precedenza nel contratto a tempo determinato e l’esonero contributivo

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

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“Rispondendo ad un quesito di Confindustria il Ministero del Lavoro, attraverso l’interpello n. 7 del 12 febbraio 2016, ha affrontato la questione del diritto di precedenza nei contratti a tempo determinato in correlazione con l’esonero contributivo previsto dalla legge n. 190/2014 (discorso che vale anche per quello previsto dall’art. 1, comma 178, della legge n. 208/2015)

La posizione ministeriale, espressa chiaramente nella nota sopra citata offre, a mio avviso, lo spunto per ricapitolare, sia pur brevemente, quanto previsto dall’art. 24 del decreto legislativo n. 81/2015.

Se un lavoratore con uno o più contratti a termine presso lo stesso datore di lavoro, supera il limite temporale dei sei mesi, acquisisce un diritto di precedenza (fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi anche di secondo livello) per una assunzione a tempo indeterminato qualora l’azienda intenda incrementare l’organico con un dipendente a tempo indeterminato per lo svolgimento delle mansioni già espletate dallo stesso: il riferimento alle mansioni svolte è da intendersi alla luce della previsione contenuta nell’art. 3 che consente la utilizzazione del lavoratore in mansioni riferibili allo stesso livello di inquadramento contrattuale all’interno della categoria legale (operaio, impiegato ed intermedio). Per le donne, il periodo di congedo di maternità previsto dal Capo III del D.L.vo n. 165/2001 concorre a determinare il periodo utile al conseguimento del diritto di precedenza. Alle stesse lavoratrici viene riconosciuto, un altro diritto di precedenza anche per le assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro nell’arco temporale dei dodici mesi successivi, con riferimento alle mansioni già svolte. Il diritto di precedenza (cosa che riguarda, peraltro, anche i lavoratori stagionali) deve essere espressamente richiamato nel contratto a termine che deve essere redatto in forma scritta, come chiaramente affermato dal comma 4 dell’art. 24.

Fin qui l’articolato normativo rispetto al quale si impongono talune riflessioni anche alla luce dei chiarimenti intervenuti con l’interpello n. 7/2016….continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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