Articolo: Controlli ispettivi sui contratti certificati
approfondimento di Vitantonio Lippolis – Responsabile del processo vigilanza presso l’Ispettorato territoriale del lavoro di Modena
Estratto dal n. 17/2020 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“Controlli già a partire dalle comunicazioni di trasmissione all’Itl e procedimentalizzazione dell’impugnazione dei contratti certificati. Sono queste alcune delle principali novità contenute nella nota n. 1981 del 4 marzo 2020 per mezzo della quale l’Ispettorato nazionale del lavoro, intervenendo nuovamente sulla relazione tra attività di vigilanza e quella di certificazione, fornisce agli uffici del territorio rilevanti chiarimenti ed indicazioni operative.
La certificazione dei contratti
La certificazione dei contratti di lavoro è stata introdotta dagli artt. 75 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e rappresenta una delle più importanti e discusse novità dell’intera riforma del mercato del lavoro preconizzata da Marco Biagi.
Questo istituto è stato introdotto col dichiarato intento di ridurre la notevole mole di contenzioso (amministrativo e giudiziario) che caratterizza i contratti di lavoro. Difatti l’utilizzo della certificazione come forma di asseverazione avrebbe dovuto comportare, secondo il Legislatore, la riduzione dell’alea che spesso circonda alcune tipologie contrattuali.
Gli organi presso i quali è possibile costituire apposite commissioni col compito di certificare i contratti sono:
– il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.g. gen. dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali);
– gli Ispettorati territoriali del lavoro;
– le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, iscritte ad apposito albo presso il Ministero del lavoro;
– i Consigli provinciali degli ordini dei consulenti del lavoro, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento nell’ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro ed il C.n.o., con l’attribuzione a quest’ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi;
– gli Enti bilaterali (secondo la circ. n. 4/2018 e la nota n. 3861/2019 dell’Inl, sono legittimati esclusivamente quelli costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. h), D.Lgs. n. 276/2003). ”… continua la lettura