Articolo: Contratti di prossimità e minimali contributivi
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“I contratti di prossimità, previsti dall’art. 8 della legge n. 148/2011, consentono, in presenza di obiettivi di scopo (salvaguardia dell’occupazione, incremento della produttività e del salario, avvio di nuove attività, emersione dal lavoro irregolare, ecc.), di prevedere norme derogatorie alla disciplina della legge o dei contratti collettivi. Ci è possibile sulla base di accordi raggiunti a livello territoriale od aziendale e le materie che possono essere “toccate” e riformate sono tante e di spessore. Basti pensare alla normativa sui contratti a termine, sull’orario di lavoro, sul tempo parziale, sulle mansioni e sugli impianti audiovisivi, alla solidarietà negli appalti ed al ricorso alla somministrazione, nonché alle conseguenze del recesso in caso di licenziamento. Si tratta di materie che nel corso del 2015 sono state oggetto anche di specifici interventi attraverso i decreti attuativi del Jobs act come, ad esempio, i decreti legislativi n. 23, 81 e 151.
Con l’interpello n. 8 del 12 febbraio 2016 il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito posto dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro che ha chiesto di conoscere se i livelli retributivi fissati dai contratti di prossimità possano costituire base imponibile anche in deroga ai minimali contributivi di cui parla l’art. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, e se il rispetto dei contratti di prossimità possa essere considerato quel condizione necessaria per l’accesso alle agevolazioni contributive in alternativa al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale come richiede l’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e come richiede, ad esempio, l’INPS, ai fini della fruizione dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 118, della legge n. 190/2014 e dall’art. 1, comma 178, della legge n. 208/2015….continua la lettura“