Articolo: Contratti a tempo determinato illeciti o nulli: conseguenze
approfondimento di Eufranio Massi – Esperto in Diritto del Lavoro
Estratto dal n. 42/2018 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“La normativa sui contratti a termine è profondamente cambiata e di questo molto si è scritto e discusso.
Obiettivo di questa breve riflessione è, soltanto quello di esaminare, sotto l’aspetto prettamente operativo, le conseguenze legate ad un uso non corretto del contratto a tempo determinato.
Prima di andare alla specifica casistica relativa alle nullità vere e proprie che possono portare alla conversione del rapporto, appare opportuno ricordare alcuni casi “scolastici” che, di per se stessi, possono essere rilevati anche dagli ispettori del lavoro nel corso dei loro accessi.
Ci si riferisce, ad esempio, al contratto a termine stipulato oralmente la cui conseguenza è una soltanto: il rapporto si considera a tempo indeterminato sin dall’inizio (e non dimentichiamo che il contratto a tempo indeterminato è la “forma comune” del rapporto di lavoro subordinato). Vale la pena, tuttavia, di ricordare come tale principio non sia assoluto in quanto il comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 fa salva l’ipotesi del rapporto di lavoro di durata non superiore a dodici giorni (da intendersi, ad avviso di chi scrive, lavorativi) ove la forma scritta non è necessaria.
Tale contratto, tuttavia, non è sconosciuto alla Pubblica Amministrazione in quanto sul datore di lavoro incombe, sempre, l’onere di comunicare, almeno nel giorno antecedente l’inizio della prestazione, l’instaurazione del rapporto al sistema telematico dei centri per l’impiego.
Parimenti, gli ispettori del lavoro possono rilevare un’altra ipotesi nella quale la conversione è già scritta dal Legislatore: ci si riferisce, ad esempio, al contratto, senza causale, che se supera la soglia massima dei dodici mesi, si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento della stessa (art. 19, comma 1-bis del D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dalla legge n. 96, di conversione del D.L. n. 87/2018), pur se tale “traguardo” viene superato attraverso una proroga senza l’apposizione di alcuna condizione.
Un’altra ipotesi nella quale può rinvenirsi una efficace azione di controllo da parte degli organi di vigilanza dell’Ispettorato territoriale del lavoro riguarda l’assenza di causale in un rinnovo di cui parla, sempre, il citato comma 4 dell’art. 19: la conseguenza della assenza di condizione (che va apposta anche se il rinnovo avviene entro i primi dodici mesi o se lo stesso avviene per un contratto di livello o categoria legale di inquadramento diversa dal precedente) comporta la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’inizio.”…continua la lettura