Articolo: Congedo straordinario e licenziamento
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 5425 del 25 febbraio 2019, inquadra la questione della conservazione del posto in favore di un dipendente che fruisce del congedo per gravi motivi familiari già previsto dall’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 e richiamato dall’art. 42 del D.L.vo n. 151/2001.
Prima di entrare nel merito della decisione della Suprema Corte reputo opportuno effettuare un breve “excursus” sull’istituto, ricordando che per effetto di decisioni della Corte Costituzionale, l’originaria norma è stata oggetto di progressivi “allargamenti”.
I lavoratori possono richiedere un congedo continuativo o frazionato per gravi e documentati motivi familiari per un periodo non superiore a due anni di calendario (comprensivi dei giorni festivi e delle giornate non lavorative), conservando il posto di lavoro, senza alcuna retribuzione e con l’assoluto divieto di svolgere altra attività lavorativa. Le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano ed il mese viene calcolato al raggiungimento dei 30 giorni. Tutto il periodo non viene computato nell’anzianità di servizio ed è “neutro” ai fini previdenziali: esso, tuttavia, può essere riscattato, secondo il criterio della c.d. “prosecuzione volontaria”.”….continua la lettura