Articolo: Conferimento del TFR maturato e RITA
approfondimento di Giuseppe Rocco – Esperto previdenziale
Estratto dal n. 12/2018 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
Vuoi abbonarti a Diritto & Pratica del Lavoro? Solo per i lettori del sito c’è uno sconto del 10%, basta inserire questo Codice Sconto: 00718-773110 – Scarica un numero omaggio
“La Rendita integrativa temporanea anticipata rappresenta “la” significativa novità del 2018 nel nostro sistema di previdenza complementare.
La nuova prestazione, la cui funzione è volta ad assicurare una misura di sostegno al reddito dei lavoratori non occupati, si inserisce in una visione più ampia di “flessibilità in uscita” in parallelo a quanto avviene nel sistema obbligatorio con l’anticipo pensionistico e nella stessa previdenza complementare con gli istituti dei riscatti parziali e totali e con la estensione recente alla luce della Legge concorrenza anche alle forme pensionistiche individuali del riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione.
Chi può accedere alla RITA? La normativa “novellata” prevede che possano richiedere la RITA i lavoratori che cessino l’attività lavorativa, specificando che gli stessi devono maturare l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi ed essere in possesso di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori.
Viene ancora riconosciuta la facoltà di percepire la rendita anticipata anche ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi. Dal punto di vista tecnico la RITA costituisce una forma di riscatto frazionato; la Covip, con riferimento al montante ad essa destinabile, ritiene che spetti all’iscritto valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a tale titolo, potendo la stessa gravare sull’intero importo della posizione individuale o su una sua porzione.”….continua la lettura