Articolo: Cambio di Appalto: una deroga alla sospensione dei licenziamenti
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“La conversione del D.L. n. 18/2020, avvenuta, con modificazioni, attraverso la legge n. 27, ha apportato all’interno dell’art. 46, in tema di sospensione dei licenziamenti fino al prossimo 16 maggio (ma il termine sarà posticipato di tre mesi per effetto di una novità inserita in un prossimo provvedimento d’urgenza), una significativa novità: la sospensione delle procedure collettive di riduzione di personale e quelle dovute a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604/1966, non si applicano nelle “ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto”.
Questa disposizione rappresenta, senza dubbio, una attenuazione rispetto al principio generale che ha bloccato i recessi dei datori di lavoro, a prescindere dai limiti dimensionali, a fronte della crisi epidemiologica che ha coinvolto tutto il nostro Paese e ove il Legislatore ha inteso, altresì, salvaguardare i posti di lavoro consentendo la fruizione delle integrazioni salariali di vario genere a tutti i lavoratori subordinati in forza alla data del 17 marzo 2020 (data modificata, rispetto all’originario 23 febbraio, dall’art. 41 del D.L. n. 23/2020).
Questa mia breve riflessione si focalizza, unicamente, sui cambi di appalto: mi riservo di tornare più compiutamente sull’argomento allorquando i contenuti dell’art. 46 saranno riscritti all’interno del Decreto Legge che l’Esecutivo si appresta a varare nei prossimi giorni. ….”
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