Articolo: Call center – ostacoli legali alla delocalizzazione
approfondimento di Eufranio Massi
Estratto dal n. 12/2017 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“L’attenzione del legislatore nei confronti dei call center e del personale ivi addetto rappresenta, da almeno un decennio, una costante: basti pensare alle misure di regolarizzazione presenti, attraverso una sorta di sanatoria, all’interno della legge n. 296/2006, alla distinzione tra le attività in bound e quelle out bound o alla possibilità, rimessa alla contrattazione collettiva nazionale, di prevedere forme di lavoro in collaborazione in deroga alle previsioni individuate all’art. 2, Decreto legislativo n. 81/2015.
Proroga della Cigs in deroga
Da ultimo l’art. 1, comma 240, lettera d), legge di bilancio 2017 prevede la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali secondo le regole del Decreto legislativo n. 148/2015, nei limiti del risorse finanziarie stanziate (30 milioni di euro) e la stessa Direzione generale degli ammortizzatori sociali ed incentivi per l’occupazione del Ministero del lavoro ha fornito, con la circolare n. 42 del 30 dicembre 2016, i primi chiarimenti richiamando, come attuali, propri precedenti indirizzi amministrativi. Si tratta, nella sostanza, della proroga della Cigs in deroga per crisi aziendale nelle imprese con oltre cinquanta dipendenti che hanno stabilizzato lavoratori entro il 31 dicembre 2013. L’indennità è pari al trattamento di Cigs e la crisi aziendale va valutata secondo gli ordinari criteri (andamento involutivo dell’ultimo biennio ricavabili dagli indicatori economici-finanziari, assenza di nuove assunzioni): l’impresa è tenuta a presentare un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva assicurando, comunque, la continuità dell’attività con la salvaguardia, sia pure parziale, dell’occupazione.
Altra ipotesi di crisi aziendale è legata all’evento improvviso ed imprevedibile ove gli ordinari criteri appena evidenziati non vanno considerati ma ove la causale, dimostrata con dati ed elementi nella relazione che accompagna la richiesta, deve soffermarsi, soprattutto sulla imprevedibilità. Infine, per completezza di informazione, si ricorda che il trattamento di fine rapporto maturato durante le ore di sospensione o riduzione di orario resta in carico all’imprenditore.
È un fatto che le nuove tecnologie spingono gli imprenditori del settore dove le condizioni generali relative ai costi complessivi sono minori: di qui una sorta di “corsa sfrenata” verso Paesi fuori dall’Unione Europea, ove le tutele contributive ed assicurative e le retribuzioni dei lavoratori sono di gran lunga inferiori a quelle presenti in Italia ove, peraltro, non “si brilla” per la congruità degli importi. Le difficoltà del settore sono evidenti e ne è, tra le altre cose, palese testimonianza la conclusione negativa della controversia collettiva che ha interessato negli ultimi mesi del 2016 una grande azienda italiana.”….continua la lettura