Articolo: Assunzioni di “under 35”: le agevolazioni
approfondimento di Eufranio Massi – esperto di diritto del lavoro
Estratto dal n. 20/2020 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“Spesso si parla dei ritardi della burocrazia e della poca tempestività di alcune soluzioni legislative ed amministrative: la vicenda delle agevolazioni per l’assunzione degli “under 35” ne è la solare testimonianza.
Prima di entrare nel merito dei contenuti della circolare Inps n. 57 del 28 aprile 2020, si ritiene opportuno riassumere, brevemente, la questione.
Nel 2019 tutti gli operatori del settore hanno atteso che il Ministro del Lavoro, attraverso un proprio provvedimento, desse piena attuazione alla norma, inserita nel c.d. “Decreto Dignità”, destinata alla fruizione delle agevolazioni correlate alle assunzioni dei giovani di età compresa tra i 30 e i 35 anni, assunti per la prima volta con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Tutto questo, perché il Legislatore, convertendo, con modificazioni, il D.L. n. 87/2018, nella legge n. 96/2018, aveva inserito l’art. 1-bis, ipotizzando sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro che, senza esservi tenuti, avessero assunto con contratto a tempo indeterminato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020 lavoratori di età compresa tra i 30 e i 35 anni (“rectius” 34 anni e 364 giorni).
Per far ciò, invece di intervenire sul comma 102 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 che li aveva previsti soltanto per il 2018, aveva provveduto a riscrivere la norma creando una serie di equivoci e, soprattutto, rimandando ad un Decreto “concertato” tra il Ministro del Lavoro e quello dell’Economia, l’indicazione delle modalità di fruizione delle agevolazioni.
Tale provvedimento doveva uscire entro il 12 ottobre 2018 ma non ha mai visto la luce e, di conseguenza, per tutto il 2019, il beneficio, del tutto uguale a quello già previsto dalla legge n. 205/2017 non è stato usufruito da alcuno e i datori di lavoro che hanno, comunque, proceduto alle assunzioni, nella speranza di una emanazione dell’atto, hanno regolarmente pagato le contribuzioni dovute.. ”…continua la lettura