Articolo: Appalto illecito e fraudolento: responsabilità di appaltatore e committente
approfondimento di Vitantonio Lippolis – coordinatore delle aree della vigilanza presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro di Modena
Estratto dal n. 34-35/2018 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
Vuoi abbonarti a Diritto & Pratica del Lavoro? Solo per i lettori del sito c’è uno sconto del 10%, basta inserire questo Codice Sconto: 00718-773110 – Scarica un numero omaggio
“In presenza di un appalto non genuino le retribuzioni dei lavoratori restano a carico dell’appaltatore, ma le inadempienze contributive si addebitano al committente. È quanto prevede l’Ispettorato nazionale del lavoro con la circ. n. 10/2018 per mezzo della quale sono state fornite, al personale ispettivo, specifiche indicazioni operative.
Per contrastare, inoltre, il preoccupante fenomeno del dumping sociale il Parlamento, nell’iter di conversione in legge del “Decreto Dignità”, ha ripristinato il reato di somministrazione fraudolenta di manodopera.
In virtù di queste due novità, il quadro punitivo che ne consegue prevede un’apprezzabile aggravamento della posizione dello pseudo committente.
Esternalizzazione dell’attività produttiva
È risaputo come le aziende ricerchino nella flessibilità produttiva lo strumento per adattare, fra l’altro, la propria struttura alle mutevoli esigenze del mercato e alle situazioni impreviste. La ricerca di tale flessibilità, in uno col desiderio di ridurre i costi fissi aziendali, spinge gli imprenditori alla ricerca di nuovi modelli di organizzazione del lavoro il cui approdo spesso si materializza nell’esternalizzazione di fette più o meno cospicue del ciclo produttivo (c.d. outsourcing).
Nell’ambito del nostro ordinamento giuridico l’esternalizzazione dell’attività è regolamentata secondo diversi modelli contrattuali (fra i quali, ad esempio, la somministrazione di lavoro, il distacco di manodopera, la subfornitura, il contratto d’opera, ecc.) ma, fra tutti, l’istituto che probabilmente è utilizzato con maggior frequenza è rappresentato dal contratto d’appalto.
Va tuttavia rilevato come il legislatore domestico abbia sempre considerato con sospetto in particolare quel contratto d’appalto che implichi un forte impiego di manodopera (c.d. labour intensive).Ciò deriva essenzialmente dal fatto che tale istituto, per effetto dell’apprestamento del tipico meccanismo interpositorio, ben si presta ad essere utilizzato con finalità elusive della disciplina legislativa e contrattuale vigente (con la conseguente dispersione delle responsabilità e la potenziale disparità di trattamento tra i dipendenti del committente e dell’appaltatore), con la conseguenza di rendere spesso difficoltosa la corretta imputazione del rapporto di lavoro e dei conseguenti obblighi..”…. continua la lettura