Articolo: Ammortizzatori sociali e aree di crisi industriale complessa

approfondimento di Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti – Consulenti del lavoro

Estratto dal n. 3/2019 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro“Il perdurare della crisi economica e le ripercussioni sui livelli occupazionali hanno richiesto numerosi interventi in deroga alla disciplina degli ammortizzatori sociali dettata dal D.Lgs. n. 148/2015. Dopo il Decreto fiscale (n. 119/2018 conv. legge n. 136/2018) e il Decreto legge “Genova” (n. 109/2018 conv. legge n. 130/2018), anche la legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) interviene in tre situazioni specifiche:

• proroga della Cigs per i dipendenti del gruppo ex-Ilva (art. 1, commi 248-250);

• mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa (art. 1, commi 251-253);

• aumento risorse per Cigs e mobilità nelle aree di crisi industriale complessa (art. 1, comma 282).

Disposizioni in materia di mobilità in deroga

I commi da 251 a 253 intervengono sulla mobilità in deroga che può essere concessa nelle aree di crisi industriale complessa, che già era stata oggetto dell’articolo 25-bis, Decreto legge contenente provvedimenti a favore della città di Genova colpita a Ferragosto dal crollo del ponte autostradale sul torrente Bisagno. Il richiamato articolo 25-bis ha esteso l’intervento della mobilità in deroga previsto dall’articolo 1, comma 142, legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche ai lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, che abbiano cessato o cessino la mobilità (ordinaria o in deroga) nei periodi dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018 [per i casi di cessazione nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 il trattamento era già riconosciuto dal richiamato articolo 1, com
ma 142, legge n. 205]. La legge n. 145/2018 estende ulteriormente i destinatari del beneficio prevedendo che il trattamento di mobilità in deroga possa essere concesso, nel limite massimo di 12 mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’impiego (NASpI).

L’intervento interessa le sole imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ossia in aree che riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, non risolvibili con risorse e strumenti di sola competenza regionale. L’elenco è disponibile nel sito del Ministero dello sviluppo economico ed interessa una pluralità di Regioni su tutto il territorio nazionale (Abruzzo, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto).

Come già nel Decreto legge “Genova”, ai beneficiari dell’intervento sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal). L’attuazione del nuovo intervento è demandata ad un emanando Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.”…continua la lettura

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Autore: Wolters Kluwer Italia

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