Articolo: Amministratore e società – natura e qualificazione del rapporto
approfondimento di Giovanni Di Corrado – Consulente del lavoro
Estratto dal n. 23/2017 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“Al fine di fare chiarezza su un argomento da tempo dibattuto e controverso, è intervenuta una recente sentenza delle Sezioni Unite, la numero 1545 del 20 gennaio 2017, la quale ha dato una nuova qualificazione giuridica al rapporto tra amministratore e società, considerando il fatto che, in particolar modo a seguito della riforma societaria intervenuta nel 2003, tale questione ha dato vita a posizioni giurisprudenziali alquanto controverse.
Il caso
In seguito alla predetta sentenza infatti, le Sezioni Unite hanno sostenuto che il rapporto tra amministratore e società deve essere ricondotto ai rapporti di tipo societario e pertanto, senza che vi sia alcuna ombra di dubbio, l’amministratore non può considerarsi un lavoratore parasubordinato.
La sentenza in questione è nata a causa di un contrasto interpretativo di natura creditoria e precisamente, l’intervento delle Sezioni Unite è stato richiesto nell’ambito di una procedura di pignoramento presso terzi sorta dinanzi al Tribunale di Ancona, con riferimento alle somme che erano state accantonate da una società a titolo di emolumenti per l’attività di amministratore svolta dal debitore. Infatti, il fine era quello di verificare l’applicabilità dei limiti di cui all’articolo 545 c.p.c. e dunque di comprendere in maniera certa se il creditore potesse soddisfarsi per intero o soltanto entro il quinto anche per quanto concerneva i compensi dovuti all’amministratore.
Sostanzialmente il Tribunale di Ancona, riqualificava l’attività di amministratore come un lavoro parasubordinato riconducendo quindi la stessa attività nella collaborazione continuativa e coordinata di cui all’articolo 409, n. 3, c.p.c.
La Corte di cassazione era stata perciò chiamata a stabilire se il rapporto tra la società e il suo amministratore potesse essere considerato come lavoro subordinato oppure autonomo, oppure ancora, se esso dovesse essere considerato come del tutto estraneo a tale ambito e, data la rilevanza della questione giuridica sollevata, la Corte di cassazione assegnava la causa alle Sezioni Unite, le quali, al fine di potersi pronunciare con precisione sui suddetti limiti, hanno dovuto occuparsi di risolvere in primis il contrasto giurisprudenziale in tema di rapporto tra società e amministratori, facendo un ampio excursus sulle varie teorie dottrinali e le varie pronunce giurisprudenziali che ci sono state in merito.”….continua la lettura