ARAN: congedo parentale e retribuzione piena
L’Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha pubblicato, nella propria pagina dedicata agli Orientamenti Applicativi del Contratto collettivo del Comparto Ministeri, una risposta in merito al congedo parentale, interamente retribuito, dopo le modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 80/2015 all’art. 34 del Decreto Legislativo n. 151/2001.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che il beneficio dei primi 30 giorni, interamente retribuiti, di congedo parentale deve essere elevato al sesto anno di vita del bambino anche per i pubblici dipendenti.
Fonte: ARAN
L’orientamento dell’ARAN pubblicato il 5 aprile 2016
Fino a quale età del bambino può essere goduto il beneficio dei primi 30 giorni, interamente retribuiti, di congedo parentale?
In merito alla questione in esame, si rappresenta che l’art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL 16.05.2001, in base al quale per i primi 30 giorni di congedo parentale viene corrisposta l’intera retribuzione, richiama la legge n. 1204 del 1971 (ora sostituita dal d.lgs. n. 151 del 2001) e, pertanto, si inserisce nel contesto normativo delineato dal medesimo provvedimento legislativo.
In particolare, la clausola contrattuale presenta un contenuto di maggior favore rispetto alla previsione dell’art. 34 dello stesso decreto legislativo che, prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 80 del 2015, consentiva l’erogazione di una indennità pari al 30% della retribuzione fino al terzo anno di vita del bambino. La predetta indennità poteva essere corrisposta oltre tale limite, a condizione che il reddito individuale del lavoratore fosse inferiore ad un determinato parametro (2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria), indicato dalla norma stessa.
Il d.lgs. n. 80 del 2015, poi, ha elevato al sesto anno di vita del bambino il termine massimo per poter percepire l’indennità sopra menzionata. Pertanto, considerato che la clausola contrattuale in esame deve essere applicata in coerenza e in osservanza del quadro normativo definito dal legislatore, si ritiene che il beneficio contrattuale possa trovare attuazione fino al nuovo limite stabilito dall’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001.