Agenzia Entrate: il regime speciale per i lavoratori impatriati – chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 475 dell’8 novembre 2019, fornisce risposta ad un quesito in merito alla possibilità di fruire del regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all’articolo 16, del decreto legislativo14 settembre 2015 n. 147, così come modificato dall’articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 16 del decreto legislativo14 settembre 2015 n. 147 ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati“. La citata disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall’articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), in vigore dal 1° maggio 2019, che trovano applicazione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, “a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” e, pertanto, sono rivolte ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020.
L’agevolazione in esame è fruibile dal contribuente per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi (cfr. articolo 16, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015).
Per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, il citato articolo 16 presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia nei due periodi di imposta precedenti il rientro.
Detti soggetti possono accedere all’agevolazione a condizione che trasferiscano la residenza fiscale in Italia e si impegnino a permanervi per almeno due anni a pena di decadenza dall’agevolazione (cfr. articolo 3, decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2016).
Si ricorda, altresì, che ai sensi del sopracitato articolo 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Le condizioni appena indicate sono fra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Con riferimento al requisito della residenza fiscale, si fa presente che, comeprecisato dall’Istante, agli agenti UE si applica l’articolo 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea, che recita “Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra gli Stati membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione, stabiliscono laloro residenza sul territorio di uno Stato membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono considerati, sia nello Stato di residenza che nello Stato del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest’ultimo Stato qualora esso sia membro dell’Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propriaattività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia“.
Sulla base del quadro normativo delineato e, in particolare, delle disposizioni contenute nell’articolo 13 del citato Protocollo n. 7, l’Istante deve essere considerato ex lege fiscalmente residente in Italia nei periodi di imposta 2018 e 2019.
Pertanto, anche in considerazione di quanto rappresentato dall’Istante circa la presenza di relazioni familiari in Italia, dalla quale si deduce che lo stesso si sia trasferito in Lussemburgo “in ragione esclusivamente dell’esercizio delle .. funzioni al servizio dell’Unione“, si ritiene che l’Istante, nonostante il requisito formale dell’iscrizione all’AIRE nei suddetti periodi di imposta, non abbia i requisiti richiesti per l’accesso al regime agevolativo in commento.
Fonte: Agenzia Entrate