Agenzia Entrate: determinazione del “Credito d’imposta formazione 4.0”
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 79 del 20 marzo 2019, fornisce una risposta in merito al periodo di imposta da prendere in considerazione per la determinazione del “Credito d’imposta formazione 4.0”.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’invio dei contratti all’ispettorato del lavoro competente costituisca “una condizione di ammissibilità al beneficio”, come peraltro precisato anche al punto 1) della circolare n. 412088 del Ministero dello Sviluppo Economico, ma non è idoneo a incidere sull’individuazione del termine a partire dal quale decorre l’agevolazione, non ravvisandosi nel descritto quadro normativo di riferimento alcun ragguaglio ad anno del credito d’imposta.
Conseguentemente, il credito d’imposta in esame spetta, in relazione ai costi ammissibili, per l’intero periodo di imposta, a prescindere dalla data in cui tale adempimento è posto in essere, purché il deposito dei relativi contratti sia effettuato nel termine del periodo d’imposta di riferimento, ossia, nel caso prospettato, entro il 31 dicembre 2018, conformemente alle indicazioni fornite con la citata circolare del MISE n. 412088 del 2018.
Fonte: Agenzia Entrate