Agenzia Entrate: credito d’imposta per l’assunzione di detenuti
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 153321 del 27 novembre 2015, ha approvato le modalità per fruire, dal 1° gennaio 2016, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese che partecipano al processo di riqualificazione dei detenuti attraverso l’assunzione o l’effettivo svolgimento di attività formativa in favore degli stessi.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola, tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- “6858” denominato “Credito d’imposta – Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o svolgono attività formative nei confronti dei detenuti – Decreto interministeriale 24 luglio 2014, n. 148”. Il campo “anno di riferimento”, è valorizzato con l’anno per il quale è concesso il credito, nel formato “AAAA”.
Si precisa che il suddetto codice tributo “6858” è operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016 e dalla medesima data è soppresso il codice tributo “6741”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento”, è valorizzato con l’anno per il quale è concesso il credito, nel formato “AAAA”.
Si precisa che il suddetto codice tributo “6858” è operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016 e dalla medesima data è soppresso il codice tributo “6741”.
Fonte: Agenzia delle Entrate