Agenzia Entrate: chiarimenti sulle agevolazioni alle imprese localizzate nelle “Zone Franche Urbane-Emilia”
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 78 del 22 settemre 2016, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alle agevolazioni in capo alle imprese localizzate nelle c.d. “Zone Franche Urbane-Emilia”, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
L’articolo 12 citato ha istituito nella regione Emilia Romagna una zona franca urbana nell’intero territorio colpito dagli eventi alluvionali del gennaio 2014 e nei comuni con zone rosse nei centri storici colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, al fine di consentire alle imprese ivi localizzate di fruire di alcune delle agevolazioni previste per le zone franche urbane dal comma 341 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Più precisamente, per quanto indicato al comma 5 dell’articolo 12, si tratta:
a) dell’esenzione dalle imposte sui redditi fino a concorrenza di 100.000 euro del reddito prodotto nella zona franca;
b) dell’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive nel limite di 300.000 euro del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona franca;
c) dell’esenzione dall’imposta municipale propria per gli immobili siti nella medesima zona franca, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica.
In base al comma 6 dell’articolo 12, le suddette esenzioni sono concesse per il periodo di imposta 2015 e 2016 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare.
Le agevolazioni – che ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 devono essere fruite nei limiti stabiliti dai regolamenti c.d. “de minimis” – sono attribuite, secondo il comma 4, alle imprese che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca.
Sotto il profilo soggettivo, il comma 2 dell’articolo 12 richiede il possesso cumulativo di taluni requisiti. L’impresa beneficiaria, inter alia, deve:
- essere una micro impresa secondo la definizione comunitaria e cioè occupare meno di 10 persone e realizzare un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- avere conseguito un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e avere un numero di addetti, in tale esercizio, inferiore o uguale a cinque;
- essere già costituita alla data di presentazione dell’ istanza, in base a quanto stabilito nel successivo comma 8, purché la data di costituzione non sia successiva al 31 dicembre 2014;
- appartenere ai settori di attività individuati dai codici 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96 della tabella ATECO 2007;
- svolgere la propria attività all’interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4.
Ai fini applicativi, il comma 8 citato, rinvia, “in quanto compatibili”, alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 10 aprile 2013 (di seguito anche decreto attuativo) che, in attuazione di quanto previsto all’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), ha stabilito le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle tipologie di agevolazioni di cui al comma 341 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 in favore delle piccole e micro imprese localizzate nelle zone franche urbane ricadenti nelle regioni ammissibili all’obiettivo “Convergenza”.
Più in particolare, in merito alle modalità di accesso alle agevolazioni, l’articolo 14 del decreto attuativo dispone che, per fruire dei benefici, i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero dello sviluppo economico un’apposita istanza, nei termini previsti con il bando del medesimo Ministero.
Con circolare n. 90178 del 24 novembre 2015 (come modificata e integrata dalla circolare n. 16076 del 23 febbraio 2016), il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali “nel rispetto di quanto stabilito dal richiamato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2015[…] e, per quanto da esso non diversamente disposto, dal decreto ministeriale 10 aprile 2013” ed ha stabilito, altresì, le modalità e i termini di presentazione delle istanze da parte delle imprese interessate.
Le domande di accesso al beneficio potevano essere presentate tramite procedura telematica a decorrere dalle ore 12:00 del 21 dicembre 2015 e fino alle ore 12:00 del 31 marzo 2016.
Ciò posto, nella fase applicativa della disciplina in parola sono emerse alcune problematiche interpretative, oggetto di quesiti pervenuti, riguardanti, in particolare, l’obbligo in capo ai soggetti beneficiari di tenuta della contabilità separata, i requisiti di accesso alle agevolazioni e la determinazione del relativo ammontare, nonché il coordinamento con le disposizioni disciplinanti altri “regimi fiscali agevolati”.
Leggi i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: risoluzione n. 78 del 22 settemre 2016.
Fonte: Agenzia delle Entrate