Agenzia Entrate: causa ostativa all’applicazione del regime forfetario
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 399 dell’8 ottobre 2019, fornisce risposta ad un quesito in merito ad una causa ostativa all’applicazione del regime c.d. forfetario.
In particolare, il quesito attiene alla possibilità di rientrare nel regime forfetario, per il periodo d’imposta 2019, avendo conseguito, nel corso del 2018, meno di 65.000 euro di compensi ed essendo stato assunto, nel 2019, con un contratto di lavoro subordinato dalla stessa società con la quale ha collaborato professionalmente.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’istanza, per le ragioni sopra esposte e limitatamente ai redditi di lavoro autonomo percepiti nel 2019, il contribuente può applicare il regime forfetario nel 2019, con conseguente decadenza nel 2020, avendo integrato il requisito della prevalenza.
Nello specifico caso in esame, la decadenza verrà in ogni caso assorbita dalla cessazione dell’attività di lavoro autonomo entro la fine dell’anno, con chiusura della relativa partita IVA.
È appena il caso di precisare che, qualora l’attività di lavoro autonomo che l’interpellante ha svolto nei confronti della società ALFA s.r.l. dovesse essere un’attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria, lo stesso non potrebbe in ogni caso applicare il regime forfetario in esame.
Fonte: Agenzia Entrate