Min.Lavoro: la misura della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo – anno 2014
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014, il Decreto 14 febbraio 2014 con la determinazione, per l’anno 2014, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello (prevista dai contratti collettivi aziendali, territoriali), oggetto dello sgravio contributivo (articolo 1, commi 67 e 68, della legge n. 247 del 2007).
Le risorse per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, sono ripartite nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale.
Con riferimento alle somme corrisposte nell’anno 2013, sulla retribuzione imponibile (di cui all’art. 27 del DPR n. 797/1955), è concesso, con effetto dal 1° gennaio 2014, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita.
Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (29 giugno 2014);
b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
Lo sgravio contributivo non è concesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389.
La concessione dello sgravio contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonchè al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
Sono escluse dall’applicazione dello sgravio le pubbliche amministrazioni, rappresentate negozialmente dall’ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego.
Per le imprese di somministrazione lavoro, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
Ai fini dell’ammissione allo sgravio, i datori di lavoro, anche per il tramite del proprio consulente, inoltrano, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto medesimo.
La domanda deve contenere:
a) i dati identificativi dell’azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
c) la data di avvenuto deposito del contratto di secondo livello, presso la competente Direzione territoriale del lavoro;
d) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’Istituto di Previdenza.
L’ammissione allo sgravio avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall’INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze. A tal fine, l’Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico.
Fonte: Gazzetta Ufficiale