Riforma del Mercato del Lavoro
La Riforma del Mercato del Lavoro – Legge n. 92/2012
La norma entra in vigore il 18 luglio 2012
Ultime novità
- Min.Lavoro: intermittente – il Decreto Direttoriale con il modello per comunicare la “chiamata”
- Articolo: Pubblicate in Gazzetta le nuove modalità di comunicazione nei rapporti di lavoro intermittenti (R.Camera)
- Min.Lavoro: le modalità di comunicazione della chiamata di lavoro intermittente
- ONG: firmato l’accordo per la regolamentazione delle collaborazioni a progetto
- INAIL: cir.11 – direttive sul lavoro accessorio dopo la legge n.92/2012
- Min.Lavoro: cir.14 – call center e collaborazioni coordinate e continuative
- INPS: cir.49 – le indicazioni operative per l’utilizzo del Lavoro occasionale accessorio
- Funzione Pubblica: non applicabile agli statali il nuovo congedo di paternità obbligatorio
- Min.Lavoro: cir.7 – ulteriori chiarimenti in materia di co.co.pro.
- Governo: sistema nazionale di certificazione delle competenze
- DPL Modena: i nuovi congedi (obbligatorio e facoltativo) per il lavoratore padre
- Min.Lavoro: pubblicato il DM per il congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre lavoratore
- Articolo: Le nuove Linee Guida per i Tirocini Formativi (R.Camera)
Le modalità comunicative per il lavoro a “chiamata”
dal 3 luglio 2013 (vigenza del Decreto InterMinisteriale 27 marzo 2013)
- intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it
- www.cliclavoro.gov.it (guida alla modalità di comunicazione telematica)
- Sms nazionale: +39 339 9942256 esclusivamente se la prestazione avviene entro le successive 12 ore (guida alla modalità di comunicazione con sms)
Esclusivamente nei casi di malfunzionamento dei sistemi informatici, è possibile effettuare la comunicazione al numero FAX della competente Direzione territoriale del lavoro. In tali ipotesi, costituisce prova dell’adempimento la comunicazione di malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del FAX, anche se la ricezione dello stesso non sia andata a buon fine per cause imputabili all’ufficio.
Per i lavoratori dello spettacolo la comunicazione si intende effettuata attraverso la richiesta del certificato di cui all’art. 10 dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.
La copia della comunicazione, conservata dal datore di lavoro o dai soggetti abilitati, fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge.