Min. Lavoro: interpello 9/2009- Università che partecipa a procedure ad evidenza pubblica e DURC
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 9 del 20 febbraio 2009, ha risposto ad un quesito dell’Università degli Studi di Bologna, in merito alla sussistenza dell’obbligo di presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) alle stazioni appaltanti, nei casi in cui la stessa Università partecipi a procedure di evidenza pubblica in qualità di appaltatore. In caso di risposta affermativa, l’Università chiede quale sia il soggetto competente al rilascio del DURC, posto che la stessa versa i propri contributi all’INPDAP, Istituto previdenziale “non menzionato dalla normativa in tema di Documentazione Unica di Regolarità Contributiva”.
La risposta in sintesi:
“…. Quanto al primo quesito va chiarito che, nel campo dei contratti pubblici si assiste, in particolare sulla scorta dei principi di carattere comunitario, ad una tendenziale parificazione dei soggetti privati e pubblici, con conseguente inammissibilità di situazioni di disparità di trattamento non adeguatamente giustificate. In tale contesto, pertanto, sembrerebbe incongruo prevedere l’obbligo di presentazione della certificazione di regolarità contributiva unicamente in capo ai soggetti privati, con esclusione di quelli pubblici che decidano di partecipare a procedure dievidenza pubblica. Anche il dato normativo non giustifica una diversa soluzione atteso che, già ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007, il DURC è richiesto ai “datori di lavoro (…)” nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia, con ciò ricomprendendo necessariamente anche i datori di lavoro pubblici.
Quanto al secondo quesito si ricorda che, ai sensi del citato art. 2 del D.M. 24 ottobre 2007, il DURC è rilasciato, fra l’altro, dall’INPS (INPS) e dall’INAIL “e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria”.
Va dunque evidenziato che anche l’INPDAP, quale Istituto previdenziale che gestisce una “forma di assicurazione obbligatoria”, può validamente sottoscrivere una convenzione per il rilascio del DURC, il quale attesterà evidentemente la regolarità contributiva anche con riferimento ai versamenti operati nei confronti di tale Istituto.
Nelle more della stipulazione della predetta convenzione si ritiene che l’INPDAP e, più in generale, gli enti previdenziali diversi da INPS ed INAIL siano comunque tenuti a rilasciare le rispettive certificazioni di regolarità contributiva.
Nel caso di specie l’Università, qualora abbia necessità di attestare la regolarità dei propri versamenti contributivi, sarà tenuta:
– a richiedere all’INPDAP il certificato di regolarità contributiva, con riferimento ai versamenti relativi ai dipendenti assicurati presso tale Istituto;
– a richiedere il DURC agli Istituti competenti al suo rilascio, per il personale assicurato all’INPS e all’INAIL.
Da ultimo va comunque ricordato che trova applicazione, anche in tale ipotesi, la disposizione di semplificazione introdotta dall’art. 16 bis, comma 10, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009), secondo cui “le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”.”.