Min. Lavoro: interpello 25/2008 – Trasmissione dei dati dei lavoratori tra soggetti autorizzati
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 25 del 4 agosto 2008, ha risposto ad un quesito dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in merito alla legittimità di stipulare convenzioni e accordi tra soggetti autorizzati ai sensi del Capo I del D.Lgs. n. 276/2003, “i style=”color: #000080; font-family: Verdana; line-height: 1.5em;”>anche in riferimento ad attività oggetto di autorizzazione, ed in particolare se sia possibile per un soggetto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 276/2003 i style=”color: #000080; font-family: Verdana; line-height: 1.5em;”>e con il consenso delle persone interessate, comunicare i dati dei lavoratori inerenti all’incontro tra domanda e offerta di lavoro ad altri soggetti autorizzati”:
La risposta in sintesi:
“….si ritiene che … pare ammettersi la possibilità di convenzioni e accordi tra soggetti autorizzati aventi quali finalità la comunicazione dei dati dei lavoratori inerenti all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
A tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che detti accordi o convenzioni non costituiscono figure contrattuali con le quali si attua una transazione commerciale o una cessione dell’autorizzazione, in quanto si tratta di accordi tra soggetti già in possesso di una autorizzazione.
Né tanto meno costituiscono esternalizzazione a soggetti terzi delle attività oggetto di autorizzazione, nella misura in cui prevedano la semplice comunicazione o scambio di dati dei lavoratori, inerenti all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Al contrario essi rappresentano, nel rispetto del dettato dell’art. 8 del D.Lgs. n. 276/2003, proficue forme di collaborazione volte a realizzare sinergie tra soggetti autorizzati con lo scopo di attuare le finalità della norma (art. 3 del D.Lgs. n. 276/2003) ovvero una maggiore diffusione e circolazione dei dati di soggetti interessati all’inserimento nel mondo del lavoro, il del miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro.
Appare in questo senso utile richiamare anche quanto disposto dall’art. 3, comma 2, lett. c) del Decreto in questione, laddove si prevede che l’obiettivo del migliore inserimento nel mercato del lavoro ruota anche attorno a forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori, pubblici o privati.
La collaborazione tra soggetti autorizzati che scaturisce dagli accordi o convenzioni di cui trattasi è dunque aderente alla ratio dell’intervento riformatore proprio in quanto funzionale al raggiungimento delle finalità ad esso sottese.
In armonia con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) la circolazione e diffusione, tra soggetti autorizzati, dei dati dei lavoratori non può che avvenire con il consenso degli interessati.”.