Min. Lavoro: interpello – termine per presentare la domanda di indennità ex art. 42 T.U. 151/01
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo ad un quesito avanzato dall’Unione Industriale Biellese, fornisce chiarimenti sul termine utile entro cui il soggetto istante è tenuto a presentare all’INPS la domanda per fruire dell’indennità spettante durante il periodo di congedo di cui all’art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001.
In particolare: “la domanda all’INPS diretta a percepire l’indennità ex art. art. 42, comma 5, T.U. n. 151/2001, intesa quale domanda diretta ad ottenere la corresponsione dell’indennità dovuta ma non ancora percepita ovvero non percepita nella giusta misura, deve essere presentata entro un anno, decorrente dal giorno in cui esse sono dovute e cioè dalla scadenza del periodo di paga, che in tal caso coincide con il giorno successivo alla scadenza del periodo di paga nel corso del quale si è verificata la ripresa dell’attività lavorativa”.