Min. Lavoro: interpello – sanzioni civili dell’INAIL a seguito di conciliazione monocratica
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 26 ottobre 2006, ad un interpello dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Prato circa una interpretazione sull’applicazione di sanzioni civili da parte dell’INAIL a seguito di definizione in sede di conciliazione monocratica ex art. 11 D.Lgs. n. 124/2004 della richiesta d’intervento ispettivo, si è così espressa:
L’accordo ex art. 11 del D.Lgs. n. 124/2004 oltre vincolare le parti contraenti, per espressa previsione normativa, consente l’estinzione del procedimento ispettivo a seguito dei “versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi (…) nonché [del] pagamento delle somme dovute al lavoratore”. Fermi restando tali versamenti ai fini dell’estinzione del procedimento ispettivo, va tuttavia verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento delle sanzioni civili di cui all’art. 116 della L. n. 388/2000. Al riguardo si ritiene che l’ipotesi della conciliazione monocratica rientri pienamente nella formulazione di cui al citato art. 116, comma 8 lett. b), ultimo periodo, laddove la denuncia della situazione sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli Enti impositori, in quanto tale fattispecie esula dall’ipotesi di un accertamento da parte di un organo di vigilanza e presuppone, al contrario, un’attivazione del debitore finalizzata alla regolarizzazione contributiva. In tal caso, quindi, il datore di lavoro sarà tenuto a versare la somma concernente i contributi o premi, con l’applicazione della sanzione civile pari al TUR maggiorato di 5,5 punti.