Min. Lavoro: interpello – ricorsi relativi a provvedimenti diversi dai verbali di accertamenti
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 13 dicembre 2006, ad un interpello dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (ANCL) in materia di ricorsi relativi a provvedimenti diversi dai verbali di accertamenti, si è così espressa:
[su_quote]”…La soluzione va preliminarmente cercata partendo dall’esame del dettato legislativo dell’art 17 del D.Lgs. n. 124/2004, che individua con sufficiente chiarezza la sfera di competenza del nuovo organo costituito presso la Direzione regionale del lavoro, il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, che decide i ricorsi avverso gli atti di accertamento delle Direzioni provinciali del lavoro, le ordinanze ingiunzione delle Direzioni provinciali del lavoro, i verbali di accertamento di Inps ed Inail e di altri Istituti previdenziali per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, semprechè la causa petendi sia l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ovvero una diversa qualificazione del rapporto di lavoro. È indubbio che l’attribuzione della competenza a decidere detti ricorsi va inquadrata nel più generale obiettivo, perseguito dal D.Lgs. n. 124/2004 di razionalizzazione delle funzioni ispettive e pertanto è in quest’ottica che va interpretata. Solo qualora, alla luce delle risultanze ispettive, l’azienda ispezionata volesse contestare le determinazioni di cui agli atti di accertamento (atti di contestazione o notificazione di illeciti amministrativi), ai verbali di accertamento degli Istituti previdenziali, alle ordinanze ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro, potrà rivolgersi al Comitato per i rapporti di lavoro. Quando si prescinde da accertamenti di natura ispettiva e dunque quando la vicenda non coinvolge ispezioni in corso o ispezioni definite, rimane ferma la competenza dei Comitati regionali INPS, legata a ricorsi avverso provvedimenti di natura amministrativa che prevedono uno specifico inquadramento della prestazione lavorativa ovvero l’accesso a prestazioni previdenziali, adottati dall’Istituto indipendentemente da qualunque accertamento ispettivo. Il Ministero del lavoro già con circolare n. 24/2004 ha chiarito l’ambito di operatività dell’art 17 D.Lgs. n. 124/2004, specificando la natura degli atti ricorribili al Comitato regionale dei rapporti di lavoro e definendone la precisa competenza. Di recente, con la circolare n. 10/2006, il Ministero ha ulteriormente fornito chiarimenti sui provvedimenti oggetto di ricorso ai sensi dell’art 17 del D.Lgs. n. 124/2004, ribadendo comunque che tali provvedimenti sono quelli elencati nel detto articolo 17. Alla luce di quanto sopra, sussiste la competenza del Comitato regionale per i rapporti di lavoro esclusivamente sugli atti citati nell’art 17 connessi ad accertamenti ispettivi e nell’ipotesi in cui si contesti la sussistenza del rapporto di lavoro o la qualificazione del rapporto. Diversamente, avuto riguardo alla natura dell’atto ricorribile, permane in capo al Comitato regionale dell’INPS la competenza a decidere sui ricorsi avverso tutti gli atti di natura amministrativa che non siano verbali di accertamento dell’Istituto e comunque riguardino la sussistenza del rapporto di lavoro ovvero una diversa qualificazione dello stesso.”.[/su_quote]