Min. Lavoro: interpello – orario di lavoro a turni
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23 febbraio 2006, ha risposto ad un interpello del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Genova, sulla possibilità da parte dell’impresa che effettuare uno schema di turni che preveda una doppia prestazione nella stessa giornata (6 ore di lavoro – 6 ore di riposo – 6 ore di lavoro), garantendo comunque 11 ore di riposo prima della prima prestazione lavorativa e 11 ore di riposo dopo la seconda prestazione, nonché un periodo di due giorni senza prestazione di attività lavorativa della durata di almeno 35 ore complessive.
La risposta del Ministero è negativa in quanto l’art. 7 del D.L.vo n. 66/03 non può essere interpretato (come conferma la Circolare n. 8 del 2005) nel senso di stabilire un obbligo di riposo consecutivo di 11 ore per ogni periodo di 24 ore, vale a dire per ogni periodo di 24 ore a partire dall’inizio della prestazione lavorativa. L’unica eccezione prevista dal 1° comma dell’art. 7 è rappresentata dalle attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata, ma nel caso di specie non pare potersi ravvisare questa ipotesi, trattandosi invece, di attività svolta in modo assolutamente continuativo ed in particolare su un turno giornaliero di 24 ore su 24.