Min. Lavoro: interpello – obbligo iscrizione subagenti di assicurazione alla Fondazione ENASARCO
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo ad un quesito avanzato dall’Automobile Club di Udine relativamente all’obbligo dell’iscrizione dei subagenti di assicurazione alla Fondazione ENASARCO, con i relativi trattamenti previdenziali ed assistenziali ed i connessi obblighi contributivi, fa presente che la disposizione di cui all’art. 343, comma 6, del D.L.vo n. 209/2005, recante il “i style=”color: #000080; font-family: Verdana; line-height: 1.5em;”>Codice delle assicurazioni private”, afferma che gli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e riassicurazione non sono soggetti agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa, escludendo in tal modo la configurabilità dell’obbligo di iscrizione ENASARCO anche per i subagenti di assicurazione.