Min. Lavoro: interpello – obbligo di comunicazione del superamento delle 48 ore
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo ad un quesito avanzato dal Comune di Monfalcone – Unità Operativa Personale in ordine al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, come integrato dal D.Lgs. n. 213/2004, fornisce i seguenti chiarimenti: “Il datore di lavoro privato, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione di cui si tratta, deve primariamente valutare la propria organizzazione imprenditoriale secondo due profili: quello “economico-strutturale” volto a verificare l’autonomia della struttura organizzativa posta in essere e considerata; quello “finalistico-produttivo”, orientato a considerare l’unità produttiva quale entità distinta in ambito aziendale idonea a produrre beni o servizi che sono oggetto della più generale attività dell’impresa di appartenenza. Nell’ambito delle amministrazioni pubbliche il concetto di unità produttiva integra, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali, l’articolazione di una struttura ove sia possibile individuare, sia sul piano formale che funzionale, l’autonoma gestione del servizio istituzionalmente dovuto, per il quale si risponde ad un singolo potere decisionale che ne assume la responsabilità. Con riferimento alla struttura del Comune, considerata l’autonomia organizzativa degli enti locali (art. 89, D.Lgs. 267/2000, concernente l’approvazione dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi), si ritiene che l’ente locale possa, in coerenza con le indicazioni fornite dai citati orientamenti giurisprudenziali, individuare formalmente la competenza all’invio della comunicazione prevista all’art. 4, comma 5, del D.Lgs. 66/2003, secondo le responsabilità che scaturiscono dalla struttura organizzativa della quale l’ente si è dotato”.