Min. Lavoro: interpello – monetizzazione delle ferie non godute e relativo obbligo contributivo
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 26 ottobre 2006, ad un interpello della Banca d’Italia circa una interpretazione sulla monetizzazione delle ferie non godute nei termini di legge e relativo obbligo contributivo, si è così espresso:
Possono essere “monetizzate”, vale a dire sostituite con apposita indennità, le ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003), le ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento, nonché le settimane o i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al “periodo minimo” legale.
Quanto, invece, alle quattro settimane di ferie considerate dal legislatore, occorre segnalare che le stesse, ove non godute entro il termine dei diciotto mesi successivi all’anno di maturazione – ovvero nel diverso e più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva (ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, che fa espressamente salvo “quanto previsto dalla contrattazione collettiva”) – ed ove tale mancato godimento non sia riferibile alla volontà del lavoratore, dovranno essere oggetto di specifico risarcimento, facendo riferimento ai criteri generali di risarcimento del danno anche per quanto riguarda l’onere della prova. Conseguentemente spetterà al lavoratore dimostrare di volta in volta l’entità del danno subito che, si ritiene, non possa essere quantificabile se non in base al danno psicofisico derivante dalla mancata fruizione delle ferie. Con riguardo all’adempimento dell’obbligo contributivo per le somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, si ritiene di dover confermare l’impostazione fin qui seguita dall’INPS con circolari n. 186 del 1999 e n. 15 del 15 gennaio 2002, da ultimo ribadita con messaggio n. 118 dell’8 ottobre 2003.