Min. Lavoro: interpello – guardie campestri e orario ordinario di 42 ore settimanali
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo ad un quesito avanzato dalla Federazione Consorzi Vigilanza Campestre, sede di Terlizzi – Bari, circa l’opportunità della fissazione dell’orario normale di lavoro in 42 ore settimanali nel contratto collettivo, si è così espresso:
“Le mansioni svolte per la vigilanza campestre appaiono contraddistinte dai caratteri della discontinuità e di attesa e custodia, potendosi conseguentemente classificare come occupazioni di custodia ovvero di guardania di cui ai n. 1 e 2 della tabella del R.D. n. 2657/1923. Da quanto sopra esposto si ribadisce, perciò, la legittimità dell’orario settimanale di 42 ore, in ossequio all’art. 16 lettera d) D.Lgs. n. 66/2003, con la precisazione che la deroga di cui al citato art. 16 consente di superare 40 ore settimanali ma non le 48 ore di media”.