Min. Lavoro: interpello – esonero dall’obbligo contributivo per la disoccupazione
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo ad un quesito dell’Associazione Trasporti ASSTRA, fornisce un chiarimento in merito all’esonero, per le aziende di trasporto, dall’obbligo contributivo per l’assicurazione contro la disoccupazione.
In particolare il Ministero dice: “non può trarsi alcun particolare onere procedurale a carico delle imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, al fine di accedere all’esonero ex art. 40, n. 2, R.D.L. n. 1827/1935, essendo ininfluente il fenomeno della privatizzazione rispetto alle garanzie ex lege di stabilità d’impiego assicurate dal vigente R.D. n. 148/1931 nonché dal relativo all. A); garanzie che, risultando da norme regolatrici lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente, soddisfano pienamente, secondo la giurisprudenza, i requisiti prescritti dall’art. 36 del D.P.R. n. 818/1957. Sicché ritenere di poter subordinare il diritto all’esenzione ex lege a specifici accertamenti contravverrebbe al principio generale di non aggravare le vigenti procedure amministrative, posto dall’art. 1, comma 2, L. n. 241/1990“.