Min. Lavoro: interpello n. 64/2008 – Contratto di formazione specialistica e tutele maternità e paternità
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 64 del 23 dicembre 2008, ha risposto ad un quesito dell’Università degli Studi di Padova,, in merito ad alcune problematiche relative al coordinamento tra la disciplina della formazione specialistica dei medici di cui agli artt. 34 e ss. del D.Lgs. n. 368/1999 ed il D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
La risposta in sintesi:
“…. Sul punto si ritiene che la disciplina approntata dal D.Lgs. n. 368/1999 sia connotata da specialità rispetto a quella prevista per la generalità dei lavoratori, in quanto specificamente destinata, per volontà legislativa, a regolamentare in modo differenziato il trattamento economico spettante al medico in formazione durante il periodo di assenza dal lavoro per maternità.
In applicazione di detto principio, pertanto, al medico competerà durante l’intero periodo di sospensione della formazione determinata da maternità esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, così come determinata dal Decreto richiamato dall’art. 39 del D.Lgs. n 368/1999.
Un ultimo quesito concerne l’applicabilità dell’art. 53 del D.Lgs. n. 151/2001 – recante il divieto di adibizione al lavoro delle donne dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino – alla lavoratrice specializzanda, la quale, nello svolgimento dell’attività formativa, potrebbe anche essere chiamata all’espletamento di guardie mediche notturne.
A tal proposito, non si ravvisano valide ragioni per escludere dalla tutela prevista dalla disposizione in questione le lavoratrici di cui trattasi.”.