Min. Lavoro: interpello – attestazione stato di disoccupazione per l’accesso ai benefici contributivi
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 2 novembre 2006, ad un interpello della Confederazione Nazionale Artigianato (CNA) di Padova sul se fosse necessaria la certificazione del Centro per l’impiego che attesti lo status di disoccupazione per l’accesso ai benefici contributivi ai fini dell’ assunzione di disoccupati da 24 mesi, e se per l’assunzione di soggetti inoccupati basti la sola dichiarazione dell’interessato, si è così espressa:
“… L’Inps, con la circolare n. 117/2003, seguita dalla circolare n. 51/2004 ha richiamato le condizioni per ottenere i benefici contributivi in argomento dopo l’entrata in vigore della riforma del collocamento, ribadendo che, in materia di accesso alle agevolazioni contributive previste dall’art. 8, comma 9 della L. n. 407/990 – relative all’ assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati – è utile la dichiarazione di responsabilità prodotta dal lavoratore al competente Centro per l’impiego, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 297/2002, corredata dall’attestazione di permanenza del soggetto interessato nello stato di disoccupazione da parte del citato Centro. Tale condizione può essere estesa anche ai soggetti inoccupati (iscritti, prima delle modifiche normative, nella prima classe del collocamento di cui all’abrogato articolo 10 della L. n. 56/1987), ferme restando anche per loro l’attestazione da parte dei Centri per l’impiego della sussistenza dello stato di inoccupazione.”