Min. Lavoro: interpello n. 59/2008 – Assicurazione INAIL per piloti che svolgono operazioni complementari
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 59 del 23 dicembre 2008, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla sussistenza dell’obbligo assicurativo presso l’INAIL dei piloti che compiono operazioni “complementari” di controllo tecnico pre-volo (c.d. walk around) individuate dall’interpellante nel rabbocco d’olio, nell’ancoraggio del velivolo a terra o nella più generiche attività di messa in sicurezza dell’aeromobile.
La risposta in sintesi:
“…. Stante le indicazioni normative sopra elencate sembra possibile sostenere che il personale di volo dovrebbe essere assoggettato alle norme generali di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tutte le volte in cui risulti esposto a rischi derivanti da lavori svolti a terra, complementari e sussidiari rispetto a quelli relativi alla navigazione aerea, trovando applicazione gli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 1124/1965.
Dall’istanza d’interpello risulta, tuttavia, un quadro inesatto delle attività che effettuerebbero i piloti – definite operazioni “complementari” di controllo tecnico pre-volo come indicate dall’interpellante (rabboco olio, ancoraggio del velivolo a terra ed operazioni in genere per la messa in sicurezza dell’aeromobile) – e che comporterebbero, a carico degli stessi lavoratori, rischi aggiuntivi rispetto a quello di volo. Va in realtà precisato che le attività di “walk around” che il pilota compie – attività ed attribuzioni specificate in disposizioni di carattere internazionale (Jar OPS) – consistono in controlli visivi (per esempio della corretta chiusura del portellone o dell’apertura del bocchettone per l’effettuazione del rifornimento di carburante). Tali compiti non possono essere ricondotti alle attività complementari e sussidiarie ma, piuttosto, devono farsi rientrare nel complesso di attività proprie dei piloti che, pertanto, non comportano rischi aggiuntivi rispetto a quelli già coperti dalla compagnia con la propria assicurazione privata.”.